Cosa è l' A.T.E.R.P.
Con la LEGGE REGIONALE
30 AGOSTO 1996, n. 27, Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia
residenziale pubblica.
(Pubbl. in Boll. Uff. 4 settembre 1996, n. 92)
Venivano istituite le A.T.E.R. in sostituzione delle dismesse IACP
all' articolo 6 della suddetta legge
1. Gli Enti di cui all'articolo 1, già denominati Istituti Autonomi per le
Case Popolari (IACP), dall'entrata in vigore della presente legge regionale sono
trasformati in Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica
(ATERP).
2. Le ATERP sono Enti pubblici dotati di personalità giuridica e di autonomia
organizzativa, amministrativa e contabile, hanno sede nel capoluogo di ogni
provincia ed operano nel territorio della stessa. Successivamente all'entrata in
vigore della legge quadro di riassetto degli IACP, con legge regionale le ATERP
saranno trasformate in Enti pubblici economici dotati di autonomia patrimoniale
e imprenditoriale, secondo i principi di cui alla suddetta legge nazionale.
3. Le ATERP, sin dal momento della loro istituzione a seguito della
trasformazione dei preesistenti istituti Autonomi per le Case Popolari
subentrano, di diritto, nei rapporti giuridici e patrimoniali già facenti capo a
detti Istituti.
all'artico 7
Attività dell'ATERP
1. L'ATERP provvede:
a) ad attuare interventi di
edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e convenzionata diretti alla
costruzione di nuove abitazioni e relative pertinenze e attrezzature
residenziali ed extra residenziali, all'acquisto e al recupero di abitazioni e
immobili degradati, nonché interventi di urbanizzazione primaria e secondaria,
infrastrutture e servizi, di riqualificazione urbana ed ambientale, anche
attraverso programmi integrati e programmi di recupero urbano, utilizzando le
risorse finanziarie proprie e/o provenienti per lo stesso scopo da altri
soggetti pubblici e/o privati o acquisiti attraverso finanziamenti comunitari;
ad effettuare studi e proposte in ordine al fabbisogno abitativo, ad istruire,
tenere e aggiornare l'anagrafe provinciale degli assegnatari degli alloggi di
ERP;
b) a progettare programmi integrati e programmi di recupero urbano e/o
attuare opere di edilizia e di urbanizzazione per conto di enti pubblici o di
privati;
c) a svolgere attività per nuove costruzioni e/o per il recupero del
patrimonio immobiliare esistente, collegate a programmi di edilizia residenziale
pubblica;
d) a gestire il patrimonio proprio e quello ad essa affidato da altri enti
pubblici, nonché a svolgere ogni altra attività di edilizia residenziale
pubblica rientrante nei fini istituzionali e conforme alla normativa statale e
regionale;
e) a stipulare convenzioni con gli Enti locali e con altri operatori per la
progettazione e/o l'esecuzione delle azioni consentite ai sensi delle lettere
a), b), c) e d), nonché accordi di programma con operatori e soggetti
istituzionali, europei, nazionali e territoriali;
f) a svolgere attività di consulenza ed assistenza tecnica, studio, ricerca e
sperimentazione a favore di operatori pubblici e privati;
g) a intervenire, mediante l'utilizzazione di risorse proprie, non vincolate
ad altri scopi istituzionali, con fini calmieratori sul mercato edilizio
realizzando abitazioni per locarle o venderle a prezzi economicamente
competitivi, secondo i prezzi praticati nello ambito dell'edilizia residenziale
pubblica;
h) a formulare proposte sulle localizzazioni degli interventi di edilizia
residenziale pubblica e sui programmi di riqualificazione urbana;
i) a svolgere ogni altro compito attribuito da leggi statali o regionali.
STRUTTURA
AZIENDALE